Sgravi contributivi per le assunzioni “in rosa”

News Utili — By on 2017/11/29 18:44

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato per l’anno 2018 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dall’art. 4, commi 8-11, della Legge 92/2012. Li specifica il dm 10 novembre pubblicato ieri sul sito Internet del ministero del lavoro, quali settori e professioni con forte disparità occupazionale tra uomo e donna in relazione alla media annua del 2016.

La questione

Come noto l’articolo 4 co. 11 della legge 92/2012 (riforma Fornero) ha introdotto uno sgravio contributivo sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a termine o nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati (c.d. stabilizzazione). L’incentivo si rivolge ai datori di lavoro, sia imprese e sia professionisti, incluse le cooperative di lavoro. Spetta, inoltre, anche in caso di rapporti instaurati a part-time e per l’assunzione a scopo di somministrazione di lavoro, mentre non spetta per i rapporti di lavoro ripartito, domestico (colf, badanti), intermittente (a chiamata).

Lo sgravio contributivo spetta esclusivamente sulle assunzioni riguardanti i seguenti soggetti: a) uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi; b) donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; c) donne di ogni età, a prescindere dalla residenza delle lavoratrici, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Per effetto del regolamento della Commissione Europea 800/2008 del 6 agosto 2008 possono godere del predetto incentivo all’occupazione anche le donne di ogni età con professione o di un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Il decreto appena pubblicato rende operativa tale ultima ipotesi di sgravio, per la quale ogni anno occorre individuare settori e professioni caratterizzati da accentuata disparità occupazionale e di genere (uomo/donna), cioè superiore del 25% alla disparità media uomo-donna sull’anno 2016. Quest’anno i settori di attività economica in cui persiste la differenza del tasso occupazionale sono nove mentre le professioni sono in tutto 21, una in meno rispetto al corrente anno, vale a dire gli «specialisti della salute» (medici, dentisti, laboratoristi, anestesisti, rianimatori), le cui assunzioni pertanto restano agevolate solo se effettuate entro il prossimo 31 dicembre.

Lo sgravio

Lo sgravio consiste nella riduzione al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla nuova assunzione e si applica per la durata prestabilita di: a) 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; b) 12 mesi in caso di assunzione a termine (nella durata sono incluse le eventuali proroghe); c) 18 mesi in tutto, tra il primo e il secondo rapporto di lavoro, nel caso della trasformazione a tempo indeterminato di una precedente assunzione effettuata a termine.

 

Comments are closed.