Rottamazione cartelle: c’è tempo fino al 15 maggio per la Definizione agevolata

News Utili — By on 2018/05/07 14:12

Rottamazione delle cartelle: il 15 maggio sarà l’ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. I contribuenti potranno presentare la domanda online con ‘Fai D.A. Te’ attraverso il portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

“Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, stabilisce che rientrano nell’ambito applicativo della “rottamazione” i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017”.

Le eccezioni sono:

  • i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della  Corte dei Conti;
  • i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili”  in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

I contribuenti che intendono aderire alla Definizione agevolata 2000/17 pagheranno l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Invece, per quanto riguarda le multe stradali non  sono dovuti gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrebbe aver inviato al contribuente entro il 31 marzo 2018, tramite posta ordinaria, una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.

Per chi non volesse usufruire del form online esistono delle modalità alternative per presentare domanda di  adesione alla Definizione agevolata 2000/17. E’ possibile inviare il modello Modello DA 2000/17 con allegata la copia del documento di identità alla  casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento. Ricordiamo che  la domanda deve essere inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata (pec); presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato.“

Ai soggetti che hanno inviato entro i termini la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018 una comunicazione, il cui contenuto cambierà in base all’esito della domanda.

  • In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà: l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà: le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

Dopo l’arrivo della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.

Invece, per coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018. Le possibili risposte saranno le seguenti:

  • In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà: l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà: le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.

Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.

In seguito, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.

  • In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà: l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà: le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

 

 

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