Pensioni, agevolazioni e prestazioni sociali .
News Utili — By cidec on 2018/05/31 12:45DSU e ISEE: due acronimi che i contribuenti italiani dovrebbero conoscere molto bene e che sono collegati tra loro. La DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica; il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo con il quale si ottiene il calcolo dell’ISEE, ossia l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, necessario per richiedere prestazioni sociali agevolate. L’ISEE deriva dal rapporto tra l’ISE (Indicatore di Situazione Economica) e il numero dei componenti del nucleo familiare in base a una scala di equivalenza stabilita dalla legge. Come riportato anche sul sito dell’Inps, ecco una semplice guida per la compilazione della DSU, necessaria la per richiesta dell’ISEE.
La DSU e l’ ISEE sono utilizzati dagli utenti che fanno richiesta di prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ossia basata sulla cosiddetta prova dei mezzi.“
Il Sistema Informativo ISEE (SII) è consultato dagli enti erogatori ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte di chi abbia richiesto una prestazione sociale agevolata. In particolare, gli enti acquisiscono il valore ISEE la composizione del nucleo familiare e le informazioni della DSU con le modalità precisate dalla circolare Inps 10 aprile 2015, n. 73.“
L’ ISEE consente agli utenti di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità, è calcolato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.
Sono previste maggiorazioni di:
- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.
Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
La DSU può essere presentata:
- all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
- al comune;
- a un Centro di Assistenza Fiscale;
- online, tramite PIN, all’Inps.
I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini Irpef) e da Inps (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).
Per le informazioni autodichiarate, il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione. I redditi da dichiarare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Per ottenere il calcolo dell’ ISEE “standard”, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, occorre compilare la DSU mini, che contiene i principali dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.
In casi particolari, in base al tipo di prestazione da richiedere oppure alle particolari caratteristiche del nucleo familiare, occorre fornire informazioni aggiuntive mediante la compilazione della DSU integrale. In altri casi, le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifici ( ISEE “socio–sanitario”, ISEE “socio–sanitario residenze”, ISEE “università”, ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”).
Nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità, è possibile ottenere, presentando la DSU ISEE corrente, il calcolo del cosiddetto ISEE corrente riferito a un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione e in presenza di rilevanti variazioni del reddito dovute a eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.
L’ ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU ISEE corrente.
L’Inps calcola l’ ISEE sulla base delle informazioni autodichiarate, acquisite dall’Agenzia delle Entrate e reperite nei propri archivi. L’attestazione è disponibile per il dichiarante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, mediante:
- l’accesso al servizio online dedicato;
- le sedi territoriali competenti;
- lo stesso ente al quale è stata presentata la dichiarazione, in presenza di specifico mandato conferito dal dichiarante.
L’attestazione può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare all’INPS, mediante accesso al servizio online dedicato o tramite le sedi territoriali competenti.
Per quanto riguarda l’ ISEE pre-riforma 2015, il servizio online consente la consultazione della DSU e delle certificazioni ISEE ottenute dall’Inps prima del 2014. Invece, riguardo l’ ISEE post-riforma 2015, il servizio consente l’acquisizione, la gestione, la consultazione della DSU da inviare per ottenere l’ ISEE e la consultazione delle certificazioni ISEE già ottenute dall’Inps.