Moratoria per i debiti delle PMI: proroga al 31 marzo 2013
News Utili — By Ufficio Stampa on 2013/01/08 15:21Prorogato di 3 mesi il termine di validità dell’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi”, in scadenza il 31 dicembre 2012. Le imprese avranno quindi tempo fino al 31 marzo 2013 per presentare la richiesta di sospensione dei finanziamenti. L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha reso nota la decisione di prorogare fino al 31 marzo 2013 il termine di validità dell’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi”, sottoscritto lo scorso 28 febbraio 2012 con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e tutte le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale e in scadenza il 31 dicembre 2012.
La proroga, si legge nel comunicato, si rende necessaria a fronte della permanenza di una situazione di difficoltà che richiede il mantenimento di misure di sostegno in favore delle imprese; misure che andranno tuttavia adeguate all’evoluzione della congiuntura economica e alle diverse condizioni operative delle banche.
Si ricorda che gli interventi previsti dall’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi” sono:
1) operazioni di sospensione dei finanziamenti. In tale ambito ricadono le seguenti operazioni:
– sospensione per 12 mesi della quota di capitale delle rate di finanziamenti a medio lungo termine anche se agevolati; – sospensione per 12 o 6 mesi della quota di capitale prevista nei canoni di leasing finanziario mobiliare e immobiliare.
Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall’Avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni;
2) operazioni di allungamento dei finanziamenti. È prevista la possibilità di:
– allungare la durata dei mutui e/o finanziamenti fino ad un massimo non superiore della durata residua o comunque di 2 anni per finanziamenti chirografari e 3 anni per quelli ipotecari;- prorogare fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa (con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili);- allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011;
3) operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. Per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzato dall’impresa.
Le imprese che possono beneficiare delle misure previste nell’accordo sono le piccole e medie di qualunque settore operanti in Italia, che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro). Al momento della presentazione della domanda le imprese devono essere “in bonis”, ossia non devono avere nei confronti dalla banca “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni. Per godere di queste agevolazioni le PMI devono possedere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa.
Nel medesimo comunicato, l’Abi informa inoltre che sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 i plafond denominati “Plafond Crediti PA” e “Plafond Progetti Investimenti Italia”, rispettivamente per lo smobilizzo dei crediti e per il finanziamento di progetti imprenditoriali di investimento.