SCADENZE FISCALI. IN SCADENZA TASI E IMU
In Primo Piano, News Utili — By cidec on 2016/09/28 16:25Venerdì 16 dicembre scade il termine per pagare la Tasi e saldare la seconda rata dell’Imu. Ecco un vademecum per evitare errori negli adempimenti fiscali.
Imu e Tasi sono ridotte del 50% e hanno uno sconto del 25% se gli immobili su cui si applicano sono stati concessi in comodato a figli o genitori (riduzione) o se riguardano seconde case date in affitto con canone concordato (sconto). La riduzione richiede che il contratto dsia registrato ma si applica anche se, oltre all’immobile concesso a figli o genitori, il proprietario possiede anche un altro immobile nello stesso Comune, adibito ad abitazione principale.
Prima casa e terreni agricoli sono esenti sia dall’Imu che dalla Tasi ma le case e ville di lusso (classificate come A/1, A/8 e A/9) non godono di tale beneficio. Per i cittadini residenti all’estero e iscritti all’Aire l’esenzione vale invece per una sola unità immobiliare.
Le aliquote da versare sono identiche a quelle di giugno perché ai Comuni è stato vietato aumentarle. Il divieto non vale però per i Comuni che hanno dichiarato dissesto e dunque in caso di dubbio è opportuno controllare sul sito del ministero delle Finanze.
Le case in affitto concordano godono di uno sconto del 25% sull’imposta dovuta. Lo scontro poteva essere applicato già nell’acconto pagato a giugno ma può essere utilizzato anche ora, in sede di saldo, ove non lo si sia utilizzato già a metà anno. Le tipologie di affitto con lo sconto sono: i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; i contratti per studenti universitari oltre i 6 mesi; i contratti transitori (da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).
L’inquilino è esente da Tasi se l’affitto riguarda l’abitazione principale, purché non si tratti di immobile di lusso. La quota a carico del proprietario resta immutata, il proprietario non paga cioè la quota in passato a carico dell’inquilino.
Il calcolo del saldo può essere effettuato o verificato online sul sito www.Amministrazionicomunali.it che però non calcola lo sconto per gli immobili con affitti concordati o dati in comodato ai figli o ai genitori. In linea di massima, come detto, il saldo è pari all’acconto versato a giugno.