Licenziamenti in tempo di COVID 19. Facciamo chiarezza

Attualità, In Primo Piano, News Utili — By on 2020/04/01 12:51

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L’art. 46 del Decreto “ Cura Italia” stabilisce che tutte le società ( a prescindere dal requisito dimensionale) non possono licenziare i propri dipendenti nel periodo dal 17.3.2020 al 16.05.2020 per giustificato motivo oggettivo. Per i non “ addetti ai lavori” la norma può creare confusione e tanti lavoratori non hanno capito la portata. Per giustificato motivo oggettivo si intendono tutti quegli accadimenti riguardanti la società, ossia: calo di fatturato, crollo degli ordini ecc… Pertanto coloro che superano il periodo di comporto ( superano il limite di malattia previsto dal proprio CCNL nell’ultimo anno), che hanno posto in essere condotte gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro ( giusta causa),  o destinatari di provvedimenti espulsivi per motivi disciplinari ( giustificato motivo soggettivo),  POSSONO ESSERE SEMPRE LICENZIATI ANCHE NEL PREDETTO PERIODO.  Restano valide le procedure di licenziamento collettivo (almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni) avviate prima dell’entrata in vigore del Decreto, mentre se un datore di lavoro volesse aprire una procedura per cessazione di attività deve lasciar trascorrere i sessanta giorni 17.3.2020 – 16.05.2020.L’art. 46 del Decreto “ Cura Italia” stabilisce che tutte le società ( a prescindere dal requisito dimensionale) non possono licenziare i propri dipendenti nel periodo dal 17.3.2020 al 16.05.2020 per giustificato motivo oggettivo. Per i non “ addetti ai lavori” la norma può creare confusione e tanti lavoratori non hanno capito la portata. Per giustificato motivo oggettivo si intendono tutti quegli accadimenti riguardanti la società, ossia: calo di fatturato, crollo degli ordini ecc… Pertanto coloro che superano il periodo di comporto ( superano il limite di malattia previsto dal proprio CCNL nell’ultimo anno), che hanno posto in essere condotte gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro ( giusta causa),  o destinatari di provvedimenti espulsivi per motivi disciplinari ( giustificato motivo soggettivo),  POSSONO ESSERE SEMPRE LICENZIATI ANCHE NEL PREDETTO PERIODO.  Restano valide le procedure di licenziamento collettivo (almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni) avviate prima dell’entrata in vigore del Decreto, mentre se un datore di lavoro volesse aprire una procedura per cessazione di attività deve lasciar trascorrere i sessanta giorni 17.3.2020 – 16.05.2020.

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