Le scadenze fiscali di febbraio
News Utili — By cidec on 2018/02/07 11:13
Febbraio è il mese più breve dell’anno, ma non per questo non è fitto di scadenze fiscali. Ecco le date da ricordare.
9 febbraio: è la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni circolari rilasciati in forma libera in circolazione alla fine del quarto trimestre 2017. E’ possibile effettuarlo con modello F24 con modalità telematiche sia direttamente (utilizzando i servizi ‘F24 web’ o ‘F24 online’ dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste e agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia) che tramite intermediario abilitato. L’adempimento riguarda banche e istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.
15 febbraio: è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 gennaio 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (il cosiddetto ‘Ravvedimento breve’). Anche in questo caso, le modalità di pagamento sono le stesse, ricordando inoltre che, per i non titolari di partita IVA, il versamento potrà essere effettuato con modello F24 cartaceo presso banche, poste e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione (oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore). I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo. La scadenza riguarda imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio; lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali; enti che non svolgono attività commerciali; dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali; società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati; società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società; istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie; organi e amministrazioni dello Stato.
16 febbraio: è il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il quarto trimestre 2017 (maggiorata dell’1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72). La data interessa contribuenti Iva trimestrali; imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio; lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali; società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati.
16 febbraio: è anche il termine per la liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente; per il versamento dell’Iva del quarto trimestre 2017 (senza la maggiorazione dell’1%) per le associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati; per la liquidazione e il versamento dell’Iva relativa al secondo mese precedente per soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità; per la liquidazione e il versamento dell’Iva mese del precedente per gli enti pubblici; nonché per il versamento dell’Iva derivante da scissione dei pagamenti per split payment.
20 febbraio: scatta la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di dettaglio relativi al canone tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (articolo 5, comma 2, del decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’Economia, 13 maggio 2016, n. 94). La comunicazione va fatta esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. L’adempimento interessa società di capitali, enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società.
28 febbraio: è la giornata per il versamento della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale; per il versamento della prima rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018; per il versamento della rata dell’Imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta su vaglia cambiari e fedi di credito; per il versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito emessi relativamente al quarto trimestre del 2017; per il versamento della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale sugli assegni bancari o postali in forma libera; per il versamento della prima rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972.