INcentivi assunzioni 2013: donne e disoccupati over 50 anni, i chiarimenti
News Utili — By Ufficio Stampa on 2013/08/02 14:56L’Inps ha pubblicato le indicazioni operative riguardanti gli incentivi alle assunzioni della Riforma Fornero. Si tratta del nuovo incentivo, consistente nella riduzione al 50% dei contributi previdenziali da versare, riconosciuto dall’Inps in favore delle assunzioni di lavoratori con almeno 50 anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi (o da 6 mesi se del Mezzogiorno). L’ente pone l’accento sull’incremento occupazionale netto, il rispetto dei CCNL, della regolarità contributiva, delle norme di sicurezza, ma apre la fruizione dell’incentivo al mondo dei contratti stipulati con i lavoratori precari. Ossia è possibile fruire dell’agevolazione anche in caso di più di un contratto stipulato tra le parti, tra contratti a termine e contratti di somministrazione di lavoro, oltre che per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
L’incentivo previsto dalla riforma Fornero. L’art. 4, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2013 i datori di lavoro che procedono all’assunzione di lavoratori over 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree (Mezzogiorno d’Italia) possono fare domanda per ricevere un’agevolazione da parte dell’Inps: la riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovute per questi lavoratori. Il periodo di agevolazione va dai 12 mesi, per le assunzioni con contratto a termine, anche in somministrazione, ai 18 mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (ivi compreso le trasformazioni). L’Inps, come detto, con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 chiarisce tutti gli aspetti, anche relativi a requisiti e condizioni che il datore di lavoro deve possedere per aver diritto alla riduzione contributiva. Il nuovo incentivo è attivabile per l’assunzione, o trasformazione dei contratti, dei seguenti lavoratori:
– uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
– donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Per i lavoratori, sia uomini che donne, con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego. Per le altre categorie, l’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione, generalmente.
Quali contratti sono incentivati, la misura e la durata
Secondo quanto precisato dalla circolare n. 111 del 24 luglio 2013 dell’Inps, i rapporti incentivati sono i seguenti:
le assunzioni a tempo indeterminato;
le assunzioni a tempo determinato;
le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Misura de durata dell’incentivo. L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per le seguenti durate:
In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.
In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.
Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione. L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.