In vigore la mediazione obbligatoria

News Utili — By on 2013/09/20 15:03

Lo Statuto delle imprese è legge

A partire da oggi, 20 settembre, parte l’obbligo di far precedere la maggior parte delle controversie civili con la mediazione obbligatoria, Il Governo, dunque, ha optato per la reintroduzione dell’istituto. C’è di più, ad evidenziare la natura sperimentale dell’istituto, l’obbligo di mediare sarà in vigore per quattro anni e alla conclusione del secondo il Ministero della Giustizia dovrà analizzarne i risultati e le problematiche che ne sono derivate. Rispetto alle materia per cui la mediazione diventa una condizione di procedibilità dell’azione civile, due sono le novità: esce dall’elenco la responsabilità da sinistri stradali, mentre viene aggiunta alla responsabilità medica quella sanitaria. Riepilogando, ci si deve recare dal mediatore in caso di contenzioso su: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nell’ambito della competenza territoriale viene introdotta la norma per cui le parti possono presentare istanza solo presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente compete per l’eventuale causa.

Due novità, invece, per l’assistenza tecnica agli avvocati; infatti per le materie che rientrano nell’obbligatorietà, le parti dovranno essere assistite da un Avvocato durante le sessioni di mediazione. Tale riforma era stata fortemente invocata dell’Avvocatura. La seconda innovazione stabilisce che, sia nel caso di procedimento obbligatorio che facoltativo, l’accordo di conciliazione sottoscritto anche dagli avvocati di tutte le parti, abbia efficacia di titolo esecutivo senza ulteriori passaggi. In questa circostanza con la sottoscrizione del testo i legali ne certificano la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo potrà essere ottenuto attraverso l’omologa del Presidente del Tribunale competente. Altro elemento nuovo è che gli avvocati saranno mediatori di diritto, cioè non avranno bisogno di frequentare lo specifico corso di 50 ore e superare il relativo test di valutazione. Tuttavia gli Avvocati iscritti ad Organismo di mediazione dovranno comunque essere adeguatamente formati in materia di mediazione e intraprendere percorsi di aggiornamento teorico-pratici.

 

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