Imu e Tasi 2019, oggi la scadenza: occhio al conguaglio, cosa cambia nel 2020

News Utili — By on 2019/12/16 13:16

 

Ultima chiamata per le tasse sulla casa. Lunedì 16 dicembre sarà il termine ultimo per la doppia scadenza di Imu e Tasi: migliaia di cittadini dovranno pagare il saldo delle imposte sulla casa, la seconda rata con eventuale conguaglio sull’importo dovuto. Un conto molto salato: soltanto dai ricavi derivanti da Imu e Tasi, lo Stato incasserà circa 10 miliardi di euro. Quella di quest’anno sarà anche l’ultima volta in cui i contribuenti dovranno preparare due bollettini, fare i calcoli due volte ed effettuare due pagamenti separati: dal 1° gennaio 2020 debutta la nuova Imu, imposta che unifica l’attuale doppio prelievo. Le regole della nuova tassa sulla casa rimarranno invariate: l’acconto si pagherà entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre.

Maggiori informazioni sulla nuova Imu arriveranno nella versione definitiva della legge di Bilancio, attesa entro la fine dell’anno. Intanto i contribuenti dovranno mettersi in regola entro oggi, lunedì 16 dicembre. Ma attenzione ai possibili aumenti: i proprietari di una seconda casa o di una prima casa di lusso dovranno verificare l’effettivo importo da pagare sul sito del Ministero dell’Economia e Finanza. Nel 2019 sono infatti state sbloccate le aliquote, come disposta dalla manovra dello scorso anno, quindi esiste la possibilità che alcuni Comuni abbiano apportato delle modifiche all’aliquota per il calcolo. Se questo fosse avvenuto, il contribuente dovrà pagare, oltre alla somma relativa a Imu e Tasi, anche il conguaglio.

Come annunciato ad inizio articolo, il prossimo anno la Tasi e l’Imu verranno accorpate in un’unica imposta. Un intervento che, secondo la relazione illustrativa allegata all’ultima bozza della manovra,  “non determina l’aumento della pressione fiscale”.

Nel dettaglio, viene previsto che per le cosiddette abitazioni di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e adibite ad abitazione principale, seppure l’aliquota di base è pari allo 0,5 per cento il comune può aumentarla solo di 0,1 punti percentuali; per cui l’aliquota massima per tali immobili è pari allo 0,6 per cento. La sostanziale innovazione risiede, invece, nella circostanza che i comuni possono annullare completamente, con apposita delibera del consiglio comunale, l’imposizione di tale fattispecie.

Per i fabbricati rurali a uso strumentale, l’aliquota di base è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento. La disciplina per la quantificazione dl tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, prevede che, fino all’anno 2021, l’aliquota di base è pari allo 0,1 per cento, con facoltà di aumento fino allo 0,25 per cento o di diminuzione fino all’azzeramento da parte degli enti locali. A decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, gli stessi fabbricati sono esenti dall’Imu. In definitiva la nuova disciplina recepisce le disposizioni agevolative vigenti per questi immobili in materia di Tasi.

Per i terreni agricoli, l’aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. Anche per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l’aliquota di base dello 0,86 per cento non è suscettibile di aumentare la pressione fiscale in quanto, nel precisare che la quota pari allo 0,76 per cento è comunque riservata allo Stato, stabilisce che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono manovrare detta aliquota aumentandola fino allo 1,06 per cento o diminuendola fino al limite dello 0,76 per cento.

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento. Anche in questo caso gli enti impositori possono aumentarla sino allo 1,06 per cento e quindi mantenendo, come sempre, invariata la pressione fiscale o diminuirla fino all’azzeramento.

 

Comments are closed.