Fisco: studi settore adeguati a crisi
Archivio Notizie, In Primo Piano, Press — By admin on 2012/03/16 11:01Gli studi di settore possono essere integrati sulla base degli andamenti economici gia’ in relazione al periodo di imposta 2011. Si tratta di accorgimenti che possono riguardare determinati settori o aree territoriali, con l’obiettivo di rendere gli studi sempre piu’ capaci di stimare i ricavi e i compensi degli operatori. Un’altra importante novita’ e’ rappresentata dagli inviti alla presentazione dei modelli degli studi di settore, inviati dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti, che non hanno una funzione preclusiva e prevedono la possibilita’ di ravvedimento. Questi sono solo alcuni degli aspetti trattati dalla circolare n.8/E, diffusa oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate spiega le principali novità normative in materia di studi di settore, introdotte con i Dl n. 98, n. 138 e n. 201 del 2011 e risponde ad alcuni quesiti. – L’Agenzia delle Entrate puo’ invitare i contribuenti, in base ai dati di Unico, ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore. Si tratta di inviti finalizzati all’incremento della compliance dichiarativa, ovvero all’incentivazione dei comportamenti virtuosi, senza effetti preclusivi al ravvedimento nei confronti dei destinatari. Per questi ultimi, infatti, e’ prevista la possibilita’ di operare il ravvedimento dell’omessa presentazione del modello degli studi di settore, attraverso una dichiarazione integrativa. In tal modo i contribuenti potranno beneficiare delle sanzioni ridotte sanando la violazione commessa. La circolare fornisce chiarimenti, inoltre, in ordine ai benefici per i soggetti che per il 2011 risultano congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore. In particolare, nei confronti di tali soggetti: sono preclusi gli accertamenti di tipo “analitico-presuntivo”; la determinazione sintetica del reddito complessivo e’ ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato; e’ ridotto di un anno il termine per l’attivita’ di accertamento. Tali limiti operano nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi, a condizione che gli stessi soggetti abbiano indicato fedelmente tutti i dati richiesti, risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti e siano “potenzialmente” accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore.