Chiusa la rottamazione delle cartelle. Ora resta “la via” delle rate
Attualità — By cidec on 2017/07/31 11:41Stop alla rottamazione delle cartelle. Con il 31 luglio, oggi, arriva la scadenza ufficiale della finestra. Chi non l’ha rispettata, o non ha pagato l’intero importo dovuto, non ha più alcuna possibilità di rientrare nella definizione agevolata. Ma cosa accade ora? In base alla legge l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dovrà provvedere al recupero delle somme non pagate, avviando le procedure di legge. In alcuni casi, però, non tutto è perduto ed è ancora possibile accedere ai piani di rateizzazione o proseguire con quelli in corso.
Rottamazione accordata ma pagamento non effettuato. Chi aveva dei piani di rateizzazione in corso alla data di presentazione della domanda ed era in regola con i pagamenti, potrà riprendere il piano anche se non a pagato la somma dovuta per la rottamazione. A chi si trova in questa situazione l’Agenzia delle entrate-riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze, mantenendo il numero di rate ancora non versate del piano originario. Potrà anche accedere alla rateizzazione chi ha ricevuto cartelle e avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Domanda di rottamazione negata. Rateizzazione possibile anche se l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha negato il via libera alla rottamazione. In questo caso in assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione. Invece in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute. Infine in presenza di piani di dilazione non decaduti è possibile proseguire con la precedente rateizzazione.
Mancati pagamenti dopo la prima rata. Niente rateizzazione, invece, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima. In questo caso si perdono gli effetti della definizione agevolata ed è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di rottamazione.