Cartelle esattoriali, scatta il “Saldo e Stralcio”

News Utili — By on 2019/01/08 11:00

Avete dei conti in sospeso con l’Agenzia delle Entrate? Sulla vostra testa pesano, come una moderna spada di Damocle, delle cartelle esattoriali? Per tutti i contribuenti che sono in queste condizioni è partita l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle. Di cosa si tratta? L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello da presentare per i contribuenti che vogliano aderire al provvedimento contenuto nell’ultima legge di Bilancio che consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto già ‘scontato’ delle sanzioni e degli interessi di mora.

Chi può aderire all’operazione “saldo e stralcio? Entro quando bisogna inviare il modulo? La legge prevede che le persone fisiche con Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovra indebitamento.

Il modello Sa – St, dove ‘Sa – St’ indica ‘saldo e stralcio’, deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 ed è disponibile, oltre che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, anche in tutti gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Vediamo quindi chi può beneficiare del provvedimento e cosa prevede nel dettaglio.

Il modello Sa-St per aderire al ‘saldo e stralcio’ è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (Isee del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro) e che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni; omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Possono aderire al ”saldo e stralcio” anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di Isee e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti ”rottamazioni delle cartelle” previste dal DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017 e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.

Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal ‘saldo e stralcio’ senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente.

In particolare, si sottolinea, si verserà il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di Isee del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro, il 20% con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro e il 35% se il contribuente ha un Isee compreso tra 12.500 e 20mila euro. Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

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Il modello Sa – St deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti: dopo aver riportato i dati personali, bisogna indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento ”saldo e stralcio”. Successivamente bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto.

Nel modello il contribuente deve inoltre specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile (35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Cartelle esattoriali, il modello Sa-St (saldo e stralcio) scaricabile in Pdf

Il modello Sa – St deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata (Pec), insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella Pec della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco delle Pec è pubblicato nel modello e sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione), oppure consegnato agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Eventuali ulteriori modalità di presentazione saranno pubblicate, tempo per tempo, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In assenza dei requisiti, la presentazione della domanda di adesione al ‘saldo e stralcio’, come previsto dalla legge, sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 del DL n. 119/2018, la cosiddetta rottamazione-ter.

Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il ‘saldo e stralcio’ oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili ai sensi dell’art. 3 del DL n. 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento.

 

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