Art.62 (tempi pagamento prodotti alimentari): è caos
Attualità — By Ufficio Stampa on 2013/04/03 14:17E’ bagarre tra il Mipaaf e il Mise sull’applicazione dell’articolo 62, il provvedimento il cui compito è quello di definire i tempi dei pagamenti per i prodotti alimentari freschi e trasformati. Il ministero dello Sviluppo economico lo aveva considerato nei giorni scorsi, rispondendo a un quesito posto dal direttore generale di Confindustria Marcella Panucci, “tacitamente abrogato” in virtù della Direttiva europea 2011/7/Ue. Il ministero di Mario Catania risponde con una nota dell’ufficio legislativo spiegando le ragioni perché il provvedimento è da considerarsi invece “vitale e in vigore”. Secondo il Mipaaf si pone in “un rapporto di evidente specialità” rispetto alla previsione di carattere generale della normativa europea, specificando la natura delle transazioni “del prodotto agricolo ed agroalimentare” rispetto alle altre transazioni commerciali. “La disposizione contenuta dell’articolo 62 del D.L. n.1/2012 non può ritenersi abrogata dalla successiva normativa di carattere generale di cui al D.Lgs 192/2012” si legge nella nota. Non essendo peraltro stata eccepita in altri ambiti l’illegittimità della norma voluta dal ministro Catania, l’articolo 62 non può essere dunque disapplicato in ragione del presunto contrasto con il diritto comunitario. Il Mipaaf fa notare nella nota che lo stesso legislatore comunitario nella Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio faccia salva la possibilità che il legislatore interno mantenga o adotti disposizioni di maggior favore per i creditori. In particolare l’articolo 12 (comma 3) della Direttiva europea in questione prevede che “gli stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente Direttiva”. Caso, ad avviso di Catania, pienamente applicabile all’art. 62. Il Ministero di Catania ribadisce poi che “sulla scorta delle inequivoche considerazioni che precedono la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari ci cui all’articolo 62”.